C’è di bello da quando abbiamo deciso di aprire questo blog, che riceviamo parecchie email di simpatizzanti del Partito Democratico e lettori assidui di questo sito. Spessissimo sono lettere di chiarimenti per il Consiglio comunale di Cordenons o di quello provinciale di Pordenone, a volte, però, sono email di denuncia e di sdegno su quello che succede nella politica italiana. Una di queste l’abbiamo pubblicata per intero proprio qua sotto. Stavolta però c’è l’errore…
Quando il mese scorso il Senato aveva approvato il decreto sulle intercettazioni, erano stati approvati pure undici emendamenti migliorativi alla legge, e tra questi ne è stato inserito uno – il 1707 – che diceva testualmente “non scatterà più l’obbligo dell’arresto in flagranza nei casi di violenza sessuale nei confronti di minorenni se di lieve entità“.
Già dall’indomani in rete c’era stato un delirio di obiezioni sulla “lieve entità” perché si pensava riferito alla pedofilia. In realtà non è così e l’emendamento è giusto perché evita parecchi normali problemi.
In Italia ci sono due articoli, il 609-bis che parla di “violenza sessuale”, cioè rapporti e atti sessuali privi di consenso; e il 609-quater che parla di “atti sessuali con e tra minorenni”, cioè in presenza di consenso, ma comunque vietati perché il consenso del minore non è giudicato valido a causa della sua età.
L’emendamento in questione andava a incidere sull’articolo 609-quater (atti consensuali con e tra minori), e NON sul 609-bis (violenza sessuale).
L’obiettivo dell’emendamento è proprio quello di impedire che se due ragazzi/e vengono beccati a far certe cose da consenzienti, e uno/a dei due è sopra l’età del consenso (14 anni), mentre l’altro/a è al di sotto, quello/a più grande venga immediatamente arrestato. Diverso il caso di violenza sessuale: in questo caso l’aggressore viene arrestato se preso in flagranza.
Che poi l’emendamento sia fatto male, o che lo stesso articolo 609-quater sia da rivedere, in chiave restrittiva o meno, questo è un altro discorso. L’importante è capire che nell’emendamento NON si parlava di “violenza sessuale”: gli articoli di legge sulla “violenza sessuale” sono rimasti invariati.
Invece per quanto riguarda la “lieve entità“, in realtà si tratta di “minore gravità“, ed è un concetto introdotto nel codice penale dal 1996. Nel 1996 la legge sulla violenza sessuale venne cambiata e tra le altre cose da “atto contro la morale” divenne “atto contro la persona”, mentre gli “atti di libidine” vennero legalmente equiparati alla “violenza sessuale”.
A questo punto, però, dato che l’ordinamente legale italiano è progressivo – ovvero non può punire atti di diversa gravità con pene identiche – si introdusse il concetto di “minore gravità“: uno stupro violento con penetrazione viene punito con una pena maggiore rispetto a una palpata o a dei complimenti persistenti e/o offensivi.
Possiamo discutere in eterno se le pene per le semplici molestie siano troppo lievi o troppo pesanti, se sia giusto o meno punire la palpatina alla stregua di uno stupro (il sottoscritto, ad esempio, lo reputa giusto), ma la “minor gravità” (e non “lieve entità”, che non esiste) non ha nulla a che vedere con l’emendamento di cui si è discusso l’uno giugno scorso in Commissione Giustizia al Senato. In quella sede il Senatore del PD Felice Casson ne spiegò perfettamente la sintesi in un suo intervento trascritto dai messi parlamentari (reperibile su senato.it) che vi riportiamo per intero.
Dopo un intervento del senatore CASSON (PD), il quale ritiene che il problema che ha determinato la presentazione dell’emendamento, e cioè la necessità di evitare l’arresto obbligatorio in caso di rapporti fra adolescenti, il senatore LI GOTTI (IdV) ritiene che il richiamo alla necessità di armonizzare il trattamento ai fini dell’arresto obbligatorio in flagranza dei reati di cui all’articolo 609-bis e 609-quater non appare fondato.
Il presupposto di tale asserita necessità, infatti, sembrerebbe essere quello di escludere l’arresto obbligatorio laddove la pena per gli atti sessuali con minorenni è ridotta a motivo della minore gravità del fatto, così come esso è escluso laddove la pena sia ridotta nelle ipotesi di violenza sessuale. Ma i criteri con cui il legislatore ha inserito questo o quel reato nell’elenco di cui all’articolo 380 non sono esclusivamente quantitativi, altrimenti ad esempio non si comprenderebbe il perché siano inseriti fra tali reati il furto in abitazione e il furto con strappo, di cui all’articolo 624-bis, che, nella loro forma semplice, sono puniti con la pena da uno a sei anni.
Ai fini dell’inserimento nell’articolo 380, dunque, deve essere effettuata una valutazione complessa, e non si può invocare pedissequamente la necessità di un uguale trattamento per le ipotesi in cui due reati sono parimenti puniti in maniera meno grave.
Del resto, a suo parere, la stessa esclusione delle ipotesi meno gravi di cui all’articolo 609-bis non appare convincente, dal momento che quella sulla minore gravità di un reato è questione di merito, e dunque non si può pretendere che il poliziotto ne faccia una valutazione all’atto di decidere se procedere o meno all’arresto.
In ogni caso, ciò che il legislatore deve tenere presente, è la necessità di tutelare i bambini, sicché non sarebbe accettabile un generico rinvio alla minore gravità in quanto suscettibile di lasciare in molti casi privi di difesa dei bambini sulla base di una mancata previsione di arresto obbligatorio in flagranza che, con la legge in discussione, finisce per avere effetti anche sulla praticabilità di tecniche di indagine e sull’utilizzabilità di intercettazioni.
Laddove si intenda escludere dall’arresto obbligatorio ipotesi che appaiono meno gravi, il subemendamento 1.707/4, da lui presentato, fa riferimento al comma secondo dell’articolo 609-quater del codice penale, in quanto in quel caso la valutazione sulla minore età è collegata a un fatto oggettivo quale l’età più matura della persona offesa che, sia pure in uno stato di inferiorità psicologica, ha acconsentito agli atti sessuali.
Come potete ben vedere l’emendamento non ha nulla a che vedere con la pedofilia o con le violenze sessuali, e sarebbe ancora più sensato quando si leggono i giornali fare più attenzione a ciò che vogliono dire, e, in caso di dubbi o maggiore informazione, ci si documenti meglio con i potenti mezzi informativi che internet ci offre. Perché se la bagarre della “lieve entità” è nata in rete, è stata sempre la rete a discolpare chi è stato ingiustamente accusato. Fidatevi!
(Giacomo Lagona)
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